La cessione del quinto

La cessione del quinto dello stipendio è un particolare tipo di prestito personale, da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario fino al quinto dell’ammontare dello stesso valutato al netto di ritenute.

L’istituto venne introdotto nel secondo dopoguerra, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, e dal relativo regolamento attuativo, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.

Mentre in un prestito tradizionale, la rata viene pagata dal debitore alla banca o alla finanziaria secondo le modalità di pagamento concordate, nella Cessione del V la rata viene detratta direttamente dal salario o dalla pensione. Quindi è l’azienda per la quale si lavora o l’INPS/INPDAP (nel caso di una cessione del quinto della pensione) a pagare la rata direttamente alla finanziaria o alla banca.

Di norma la durata massima che può raggiungere il prestito è di 120 mesi (o 90 anni di età per chi cede la pensione) e non può superare il termine del rapporto di lavoro, eccezion fatta per i dipendenti pubblici.

Esiste, inoltre, anche la possibilità di impegnare una somma maggiore del quinto dello stipendio sottoscrivendo un contratto di delega. Attraverso questa particolare autorizzazione, la parte di stipendio ceduta può arrivare a raddoppiarsi.

Le assicurazioni sono parte integrante del contratto di cessione del quinto ed è obbligatoria la sottoscrizione obbligatoria di un’assicurazione rischio vita e/o rischio impiego che garantisca, in caso di mancato pagamento, la copertura dell’importo ancora dovuto eventualmente eccedente il TFR cumulato.

Mentre, nelle operazioni di cessione del quinto della pensione il rischio che viene coperto dalle compagnie assicurative è solo quello del caso morte, ma è bene sottolineare come il costo della copertura è più altro rispetto alla CQS. Questo è dovuto al fatto che le tariffe assicurative sulla vita variano a in base all’età dell’assicurato.

Nel contratto di cessione del quinto devono essere sempre specificati:

  • il tasso di interesse praticato;
  • l’ammontare del finanziamento e le sue modalità;
  • il numero delle rate, il loro importo e le rispettive scadenze;
  • le condizioni;
  • eventuali altre spese (compresi gli interessi da pagare in caso di mora);
  • il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) e le rispettive eventuali condizioni che lo modificano;
  • causali e importi delle spese non comprese nel TAEG;
  • le coperture assicurative;
  • le garanzie (se richieste)

Le garanzie, unitamente all’automaticità dei pagamenti, rendono l’operazione abbastanza sicura per il finanziatore, che di conseguenza potrà concedere finanziamenti anche a persone con una storia creditizia non perfetta a causa della quale difficilmente avrebbero accesso a forme alternative di finanziamento.

 

fonte: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 895 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1950-11-22&atto.codiceRedazionale=050U0895&elenco30giorni=false

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