Con il termine “prescrizione” l’ordinamento giuridico riconosce l’estinzione di un debito qualora il creditore non eserciti il proprio diritto entro i termini stabiliti dalla legge (art. 2934 c.c.).
I termini della prescrizione non sono tutti uguali bensì variano a seconda della tipologia del credito stesso.
In generale ai sensi dell’art. 2946 cc possiamo affermare che i contratti si prescrivono nel termine di 10 anni, detta anche prescrizione ordinaria, ma vi è per esempio la prescrizione breve di 5 anni per il pagamento del bollo dell’auto, canone di locazione, rate del mutuo, multa, spese condominiali, o di 2 anni per le bollette, rette scolastiche, abbonamenti palestra.
Pertanto scaduti termini stabiliti dalla legge, il creditore perdere il suo diritto al recupero del credito, a meno che non proceda con la sospensione di termini della prescrizione inviando al debitore una diffida di pagamento, una lettera di messa in mora o la notifica di un precetto.
Ecco quindi i requisiti in virtù dei quali un debito può essere definito dalla legge prescritto:
1.esistenza di un diritto che poteva essere esercitato dal soggetto.
2.Mancato esercizio del diritto stesso.
3. Passaggio del periodo di tempo stabilito dalla legge.
Importante inoltre ricordare che il termine di prescrizione inizia dal momento in cui il diritto può essere esercitato.
Fonti:
https://www.serviziavvocatiaziende.it/prescrizione-del-credito-quali-termini/