È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs del 12 gennaio 2019 n. 14) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Alcune disposizioni sono entrate subito in vigore ai fini di una migliore gestione delle procedure, operativo già dal 16/03/2019 è, ad esempio, l’istituzione dell’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore.
Le altre disposizioni, atte a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, invece entreranno in vigore il 15/08/2020 per garantire una messa a regime efficiente del nuovo sistema.
Il nuovo Codice ha un fine riorganizzativo: scopo della riforma è infatti disciplinare in maniera organica le procedure concorsuali al fine di prevenire il rischio d’impresa attraverso una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell’imprenditore che può quindi avviare preventivamente le procedure di ristrutturazione e allo stesso tempo vengono stabilite le regole processuali più semplici e più snelle.
In particolare l’articolo della 13 della riforma dal titolo “indicatori della crisi” individua gli indicatori del dissesto finanziario, patrimoniale e reddituale rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale definendo “indici significativi….quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare….costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi“.
La materia è complessa ma le novità principali le possiamo indicare in questi 4 punti:
- Si sostituisce il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale” per evitare il discredito sociale e personale che si accompagna alla parola “fallito” e per la salvaguardia dei valori aziendali.
- Si introduce la fase di allerta e prevenzione, disponendo l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo delle procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione.
- Si rafforza l’istituto del concordato preventivo in continuità, a discapito di quello liquidatorio: si dà priorità di trattazione alle proposte che assicurano la continuità aziendale per garantire anche la tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
- Si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali si introducono diverse modifiche del diritto societario con l’introduzione di “adeguati assetti organizzativi” con lo scopo di accertare tempestivamente lo stato di insolvenza e di crisi dell’imprenditore.